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SETTORE GIOVANILE TORINO3: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Art. 1 Nel rispetto dell’associazione sportiva, dei suoi organi sociali e di tutti i soci, gli atleti del Torino3 dichiarano tacitamente di attenersi alle norme contenute nello Statuto. Quest’ultimo è a disposizione dei soci che lo possono richiedere all’atto dell’iscrizione e in qualsiasi momento successivo.
Art. 2 Gli atleti del Settore Giovanile (in seguito S.G.) si impegnano - a mantenere una condotta leale con compagni di squadra ed avversari, - a rispettare tecnici e dirigenti propri e di altre società, - ad osservare strettamente le regole di gara - ad accettare le decisioni dei giudici di gara senza polemiche, - ad allenarsi con serietà e regolarità, - ad aver cura del materiale proprio e di quello dato in comodato d’uso, - a non far uso di sostanze dopanti - vestire la divisa di gara durante le competizioni, - vestire l’abbigliamento sociale da tempo libero ogni qualvolta venga esplicitamente richiesto. Art. 3 Gli atleti sono tenuti ad essere puntuali agli allenamenti, ai ritrovi per le partenze delle trasferte e ad ogni altro appuntamento sociale. Le assenze agli allenamenti vanno giustificate a un tecnico alla seduta successiva. Le assenze prolungate vanno comunicate telefonicamente o via e-mail al D.T. Art. 4 Quando la società organizza una trasferta per una competizione o un ritiro collegiale, gli atleti sono tenuti a: - viaggiare con i mezzi comuni messi a disposizione dal S.G. - pernottare nelle strutture comuni - rispettare gli orari e le indicazioni dettate dagli accompagnatori ufficiali durante tutto il periodo, dal ritrovo all’arrivo della trasferta. Ogni eccezione dovrà essere presentata tempestivamente ed eventualmente autorizzata dal D.S. o da chi ne fa le veci. Art. 5 Le trasgressioni alle norme sopraccitate potranno essere sanzionate in funzione della loro gravità - con richiamo verbale semplice - con richiamo ufficiale scritto - con sospensione alla partecipazione a una o più gare - con sospensione temporale a tempo determinato In presenza di gravi provvedimenti disciplinari federali, la società si riserva il diritto di non rinnovare il tesseramento per l’anno successivo ai destinatari di squalifiche comminate dalla Fitri. Art. 6 Gli atleti sanzionati potranno ricorrere al provvedimento direttamente al Consiglio Direttivo che in ultimo deciderà in merito.
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